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MOG D.LGS. 231/2001

Il decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001 (Decreto 231) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al Decreto 231, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell’interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi. 

Il Decreto 231 consente, tuttavia, alle Società di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto “scudo protettivo”), nel caso in cui essa dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo alla persona fisica che ha commesso l’illecito.

La suddetta estraneità della Società ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto Modello di Organizzazione Gestione e Controllo o Modello 231) idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.

Il Consiglio di Amministrazione di Gianluca Mech S.p.a ha approvato, in data 27 marzo 2018, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La Società si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto da parte dei soggetti interni (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) e di tutti i soggetti – anche esterni alla Società - che a vario titolo partecipano ad attività “sensibili” dal punto di vista del d.lgs. 231.